STATUTO

CAMPER CLUB CASSINO

 

 

ARTICOLO 1

 

E’ costituita, su iniziativa del Camperista Sig. Antonio Di Fazio e del Camperista Sig. Benedetto Sinagoga, una libera associazione che assume la denominazione di  CAMPER CLUB CASSINO, con sede in CASSINO, alla Via Raccordo Ausonia  n. 40 (sede provvisoria).

 

 ARTICOLO 2

 

Sono riconosciuti quali soci fondatori, oltre che i Camperisti di cui all’art. 1, i Camperisti Sig.ri:

 

1)     Mario Curtis

2)     Antonio Colella

3)     Antonio Velardo

4)     Salvatore Fraioli

 

 ARTICOLO 3

 

L’Associazione è un centro permanente apartitico indipendente a carattere democratico e senza finalità di lucro che può aderire ad associazioni del tempo libero e culturali, sportive, ricreative, sociali di solidarietà in genere e/o agire indipendentemente per promuovere le stesse attività secondo le deliberazioni dell’Assemblea.

Esso fa fronte alle necessità di bilancio con :

 

1.      Quote sociali ed offerte in genere;

2.      Fondi ottenuti dalle attività di qualsiasi natura purché strettamente legali.

3.      Contributi vari.

 

ARTICOLO 4

 

FINALITA’ E SCOPI .

Sono compiti dell’Associazione: favorire, promuovere, organizzare attività culturali, sportive, ricreative, sociali e del tempo libero in genere ed azioni di solidarietà, proporre alle Amministrazioni una adeguata programmazione Turistico-Culturale del territorio, creare strutture proprie e pubbliche (autonomamente o con l’ausilio di Enti ed Amministrazioni) al fine di favorire l’incremento turistico itinerante (aree attrezzate), sensibilizzare gli iscritti ad un comportamento atto a qualificare l’uso di caravan, autocaravan e simili nel rispetto dell’ambiente.

 

ARTICOLO 5

 

Il numero dei soci è illimitato; al CAMPER CLUB CASSINO può aderire chiunque abbia interessi compatibili con le finalità della Associazione.

1)     I soci del Club si suddividono: fondatori, effettivi, frequentatori e onorari.

a)   Soci Fondatori sono i Soci firmatari dell'atto di Costituzione del Club.

b)   Soci Effettivi sono le persone di età maggiore di anni diciotto, titolari di equipaggi.

c)  Sono ritenuti Soci Frequentatori tutti i Soci residenti in altre province o regioni, compreso i loro familiari da desumere con autocertificazione o da quanto dichiarato sulla loro domanda di ammissione.

d)   Soci Onorari sono cittadini o enti pubblici e privati, così identificati per particolari distinzioni nel campo del tempo libero e dell'associazionismo. Ricevono una tessera gratuita, senza diritto di voto.

 

ARTICOLO 6

 

Per divenire soci è necessario essere presentato da altro socio iscritto e sottoporre domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte, lo stampato all’uopo predisposto adeguatamente firmato. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà sulla ammissibilità del nuovo socio nella Seduta successiva alla data di presentazione della domanda stessa.

L’iscrizione alla Associazione comporta la piena osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

 

ARTICOLO 7

 

I Soci ed i componenti il nucleo familiare hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione stessa.

 

ARTICOLO 8

 

DIRITTI DEL SOCIO 

2)     I soci fondatori, effettivi, frequentatori ed onorari, nonché i familiari, hanno diritto di partecipare alle Assemblee del Club, oltre a tutte le attività dell’ Associazione nei limiti previsti dal Consiglio Direttivo.

3)     I soci titolari della tessera o il famigliare “delegato”, potranno esercitare diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota associativa riferita all’anno in essere.

4)     I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

5)     Qualsiasi diritto del Socio all’ interno dell’ associazione deve comunque preliminarmente rispettare i diritti degli altri associati.

 

OBBLIGHI DEL SOCIO

1)     Ciascun socio fondatore o effettivo per l'appartenenza al Club deve corrispondere annualmente la quota associativa e le  quote straordinarie che saranno eventualmente deliberate dall’Assemblea.

2)     L’ appartenenza al Club implica l’ obbligo di osservare lo Statuto dello stesso, le relative norme regolamentari, nonché le direttive che vengono emanate dagli organi sociali.

3)     I singoli Soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto del Club se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4)     I Soci nelle manifestazioni associative devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

5)     I soci hanno l’ obbligo di mantenere un comportamento civile anche al di fuori di manifestazioni associative ed eventualmente segnalare a chi di dovere scorrettezze nocive alla categoria che rappresentano.

 

 

 

ARTICOLO 9

 

I Soci saranno espulsi o radiati espulsi o radiati qualora:

·        si rendano morosi del pagamento della tessera sociale, delle quote associative o di quelle straordinarie;

·        non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

·        in qualunque modo, arrechino danni morali e/o materiali al Circolo e/o ai soci;

·        vengano accertate situazioni possibili di denuncia alla Autorità Giudiziaria;

·        avranno riportato condanne, anche non definitive, contemplate nell’art. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), della legge 18 01 1992 nr.16.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea dei Soci che esaminerà l’istruttoria del Collegio dei Probiviri.

 

ARTICOLO 10

 

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

·        dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

·        da erogazione e/o lasciti diversi;

·        dagli avanzi amministrativi;

·        dalle quote sociali, dai contributi dei Soci, dai proventi derivanti alla Associazione dall’esercizio delle varie attività.

Le quote sociali e le somme versate a qualsiasi titolo all’Associazione, non sono in alcun caso rimborsabili.

 

ARTICOLO 11

 

BILANCIO

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’esercizio sociale, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno devono essere presentati all’Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori Dei Conti, deve essere depositato presso la segreteria a disposizione dei Soci, non meno di dieci giorni prima della riunione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio stesso.

Gli avanzi amministrativi del bilancio saranno reinvestiti in iniziative contemplate negli articoli 3 e 4 del presente statuto o compatibili con le stesse oltre che per nuovi impianti o per ammortamento delle attrezzature.

 

ARTICOLO 12

 

ORGANI SOCIALI.

Sono organi sociali :

L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

 

ARTICOLO 13

 

ASSEMBLEA.

Le Assemblee dei Soci, possono essere ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice–Presidente mediante avviso esposto nell’Albo Sociale e pubblicato sul sito internet dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e l'invito  inviato  a mezzo  e-mail (sarà cura del socio  dotarsi di casella di posta elettronica notificandone l'indirizzo all'Associazione, in caso contrario l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'albo sociale e sul WEB legalizzeranno l'avvenuta notifica al socio) da spedirsi ai nuclei familiari dei Soci entro gli stessi termini.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata annualmente nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 Maggio. Essa approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, approva il Bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.

L’Assemblea è chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri ogni tre anni.

 

ARTICOLO 14

 

L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche:

·        tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

·        ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio dei Probiviri;

·        allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

ARTICOLO 15

 

In prima convocazione, l’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei Presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima.

 

ARTICOLO 16

 

Le votazioni, salvo casi particolarissimi e sui quali verrà deciso di volta in volta, avvengono a scrutinio palese.

Per le elezioni delle cariche sociali, come per tutte le votazioni riguardanti persone, si procederà a scrutinio segreto.

 

ARTICOLO 17

 

L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, indisposizione o espressa volontà del Presidente dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Le delibere adottate dovranno essere trascritte su apposito libro dei verbali.

 

ARTICOLO 18

 

CONSIGLIO  DIRETTIVO

È composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette membri eletti tra i Soci. I soci fondatori in quanto tali saranno di volta in volta ed a vita candidati d'ufficio alla fine di ogni mandato per l'elezione del Consiglio Direttivo ed  in considerazione dell'impegno profuso per la realizzazione della struttura è riconosciuto il diritto insindacabile ed imprescindibile di fare parte del Consiglio Direttivo quale esso sia l'esito delle elezioni . A tale scopo e solo per questo il numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo verrà incrementato di tante unità quanti saranno i soci fondatori che dovessero risultare non eletti e i seggi così incrementati potranno essere occupati esclusivamente da soci fondatori.

 

REVISORI DEI CONTI

È composto da un minimo di due e da un massimo di tre membri eletti tra i Soci e che durano in carica tre anni. I membri scaduti  possono essere rieletti. Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente del Collegio dei Conti.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

1.      È composto da un minimo di due e da un massimo di tre membri eletti tra i Soci eletti dall'Assemblea elettiva, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

2.      I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito del Club relativamente ai rapporti sociali.

3.      Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo in caso di radiazione di un socio.

4.      Il Probiviro che, per qualsiasi caso o ragione, sia interessato alla questione deferita al Collegio è sostituito nell'occasione da un Probiviro supplente.

 

ARTICOLO 19

 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla assemblea dei soci fra coloro che si candideranno a seguito di verifica di esistenza dei seguenti requisiti:

1)     anzianità di iscrizione al club pari o superiore ad anni tre;

2)     aver presentato al Consiglio Direttivo, conseguendo esito positivo, la candidatura di almeno due nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

In caso di dimissioni o integrazioni di uno o più Consiglieri, è riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un terzo del numero dei suoi primari componenti seguendo l’ordine dei non eletti.

 

ARTICOLO 20

 

Il Consiglio Direttivo ove se ne renda opportuno, può avvalersi delle prestazioni di professionisti esterni.

 

ARTICOLO 21

 

Le funzioni dei membri degli Organi Sociali sono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 22

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 gg. e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

 

ARTICOLO 23

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

·   esaminare le domande di ammissione ed esporle all’Albo per 15 gg.;

·   deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci;

·    redigere i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

·   curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

·   redigere i bilanci;

·   compilare progetti per l’utilizzo degli avanzi amministrativi;

·   stipulare gli atti ed i contratti attinenti alle attività sociali;

·   formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;

·   incentivare la partecipazione dei Soci alle attività sociali.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

La validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo è data dalla metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni si considereranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

ARTICOLO 24

 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Per quanto concerne la firma sugli assegni bancari, questa dovrà essere apposta in modo congiunto dal Presidente  e dal Tesoriere ed in caso di  assenza o impedimento di una delle due citate figure questa verrà sostituita dal Vice Presidente che avrà analogo potere di firma.

 

ARTICOLO 25

 

MODIFICHE DELLO STATUTO.

Al fine di tutelare e mantenere inalterati  finalità e scopi  previsti nello statuto del Camper Club Cassino e voluti dai soci fondatori, è costituito irrevocabilmente e perennemente il Consiglio per la Tutela dello Statuto composto di diritto dai 6  soci fondatori. In caso di dimissioni o decesso o indisposizione permanente di uno dei componenti lo stesso potrà essere sostituito da un socio, scelto dai componenti superstiti del Consiglio per la Tutela dello Statuto, fra i 5 soci aventi maggiore anzianità. 

Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere richieste da almeno 1/3 dei Soci e saranno esaminate e votate dall'Assemblea dei soci che sarà validamente costituita dalla presenza di almeno ¾ degli associati e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche così deliberate saranno portate all'esame del Consiglio per la Tutela dello Statuto per il voto, espresso a maggioranza, che sarà definitivo ed insindacabile.

 

 

ARTICOLO 26

 

 SCIOGLIMENTO  DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti degli Associati.

 

ARTICOLO 27

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, delibera con la maggioranza di cui al precedente articolo, sulla destinazione del patrimonio residuo, detratte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 28

 

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto, e riflettenti le modalità di funzionamento degli Organi Sociali, si provvederà con appositi Regolamenti interni.

 

ARTICOLO 29

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile.


Letto Approvato e sottoscritto:

 

Di Fazio Antonio         _______________________________________

 

Sinagoga Benedetto   _______________________________________

 

Curtis Mario               _______________________________________

 

Velardo Antonio         _______________________________________

 

Fra ioli Salvatore        _______________________________________

 

Colella Antonio           _______________________________________

 

 

Cassino, li 28 Maggio 2004

 

 

In occasione dell’Assemblea dei Soci del 31/05/2004.

Visti gli art. 23 e 28 dello "Statuto del  CAMPER CLUB  CASSINO "

 

VIENE APPROVATO

il seguente

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

art. 1) Il presente regolamento è parte integrante dello statuto del CAMPER CLUB CASSINO.

art. 2) Sono Soci, oltre alle persone fisiche di cui all’art. 5 dello statuto, Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite, la cui ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente, Associazione o Società.

art. 3) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

art. 4) La quota annuale dovrà essere versata anticipatamente entro il 30 Maggio di ogni anno, superato tale termine il Socio potrà essere considerato moroso.

art. 5) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’assemblea dei Soci.

art. 6) In merito ai diritti dei Soci si precisa quanto segue:

- a) sono ritenuti Soci Ordinari Effettivi tutti coloro che hanno versato, oltre alla quota d’iscrizione (una tantum) stabilita dallo statuto, la quota annuale. I familiari dei Soci ordinari, da desumere da autocertificazione, sono ritenuti Aggregati e potranno usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci.

- b) sono ritenuti Soci Frequentatori tutti i Soci residenti in altre province o regioni, compreso i loro familiari da desumere con autocertificazione o da quanto dichiarato sulla loro domanda di ammissione.

Tutti i Soci, Ordinari, Frequentatori e Onorari sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti allo stato di famiglia, onde consentire l’aggiornamento dei componenti il nucleo familiare sul libro dei Soci.

art. 7) I Soci Frequentatori sono esentati dal pagamento di eventuali somme per l’acquisto di terreni o immobili, mentre sono tenuti al pagamento di tutte le altre eventuali somme stabilite dall’assemblea o dal Consiglio.

art. 8) Fondo Comune - Chiunque può concedere in comodato beni (mobili e immobili) all’associazione. Qualora i beni stessi fossero invece conferiti gratuitamente, non potranno essere restituiti ed entrano a far parte del patrimonio sociale. I beni che formano il fondo comune appartengono in comunione agli associati. Finché dura l’associazione non possono essere divisi nè il singolo socio può pretendere la quota in caso di recesso.

art. 9) Tutte le controversie sociali tra Soci, e tra questi, e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri da nominarsi in assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. La loro decisione sarà inappellabile.

art. 10) Nel caso in cui l’assemblea dei soci ravvisi la necessità di intervenire con un contributo economico straordinario, tale contributo sarà richiesto con un’unica quota per nucleo familiare, anche se in una famiglia, dovessero esserci più soci.

 

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