STATUTO
CAMPER CLUB CASSINO
ARTICOLO 1
E’ costituita, su iniziativa del
Camperista Sig. Antonio Di Fazio e del Camperista Sig. Benedetto
Sinagoga, una libera associazione che assume la denominazione di CAMPER
CLUB CASSINO, con sede in CASSINO, alla Via Raccordo Ausonia n. 40
(sede provvisoria).
ARTICOLO 2
Sono riconosciuti quali soci
fondatori, oltre che i Camperisti di cui all’art. 1, i Camperisti
Sig.ri:
1)
Mario Curtis
2)
Antonio Colella
3)
Antonio Velardo
4)
Salvatore Fraioli
ARTICOLO
3
L’Associazione è un centro
permanente apartitico
indipendente
a carattere democratico e senza finalità di lucro
che può aderire ad associazioni del tempo libero e culturali,
sportive, ricreative, sociali
e
di solidarietà in genere e/o agire indipendentemente per
promuovere le stesse attività secondo le
deliberazioni dell’Assemblea.
Esso fa fronte alle necessità di
bilancio con :
1.
Quote sociali ed offerte in genere;
2.
Fondi ottenuti dalle attività di qualsiasi natura purché
strettamente legali.
3.
Contributi vari.
ARTICOLO 4
FINALITA’ E SCOPI .
Sono compiti dell’Associazione:
favorire, promuovere, organizzare attività culturali, sportive,
ricreative, sociali e del tempo libero in genere ed azioni di
solidarietà, proporre alle
Amministrazioni una adeguata programmazione Turistico-Culturale del
territorio, creare strutture proprie e pubbliche (autonomamente o con l’ausilio di Enti
ed Amministrazioni) al fine di favorire l’incremento turistico
itinerante (aree attrezzate), sensibilizzare gli iscritti ad un
comportamento atto a qualificare l’uso di caravan, autocaravan e simili
nel rispetto dell’ambiente.
ARTICOLO 5
Il numero dei soci è illimitato; al
CAMPER CLUB CASSINO può aderire chiunque abbia interessi compatibili con
le finalità della Associazione.
1)
I soci del Club si
suddividono: fondatori, effettivi, frequentatori e onorari.
a)
Soci Fondatori
sono i Soci firmatari dell'atto di Costituzione del Club.
b)
Soci
Effettivi sono le persone di età maggiore di anni diciotto, titolari
di equipaggi.
c) Sono ritenuti
Soci Frequentatori tutti i Soci residenti in altre province o
regioni, compreso i loro familiari da desumere con autocertificazione o
da quanto dichiarato sulla loro domanda di ammissione.
d) Soci
Onorari sono cittadini o enti pubblici e privati, così
identificati per particolari distinzioni nel campo del tempo libero e
dell'associazionismo. Ricevono una tessera gratuita, senza diritto di
voto.
ARTICOLO 6
Per divenire soci è necessario
essere presentato da altro socio iscritto e sottoporre domanda al
Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte, lo stampato all’uopo
predisposto adeguatamente firmato. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà
sulla ammissibilità del nuovo socio nella Seduta successiva alla data di
presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione alla Associazione
comporta la piena osservanza del presente Statuto e degli eventuali
regolamenti interni, nonché delle deliberazioni prese dagli organi
sociali.
ARTICOLO 7
I Soci ed i componenti il nucleo
familiare hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e
partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse
dall’Associazione stessa.
ARTICOLO 8
DIRITTI DEL SOCIO
2)
I soci fondatori,
effettivi, frequentatori ed onorari, nonché i familiari, hanno diritto
di partecipare alle Assemblee del Club, oltre a tutte le attività dell’
Associazione nei limiti previsti dal Consiglio Direttivo.
3)
I soci titolari della
tessera o il famigliare “delegato”, potranno esercitare diritto di voto,
purché in regola con il versamento della quota associativa riferita
all’anno in essere.
4)
I soci non hanno alcun
diritto sul patrimonio sociale.
5)
Qualsiasi diritto del
Socio all’ interno dell’ associazione deve comunque preliminarmente
rispettare i diritti degli altri associati.
OBBLIGHI DEL SOCIO
1)
Ciascun socio fondatore
o effettivo per l'appartenenza al Club deve corrispondere annualmente la
quota associativa e le quote straordinarie che saranno eventualmente
deliberate dall’Assemblea.
2)
L’ appartenenza al Club
implica l’ obbligo di osservare lo Statuto dello stesso, le relative
norme regolamentari, nonché le direttive che vengono emanate dagli
organi sociali.
3)
I singoli Soci non
possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto del
Club se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4)
I Soci nelle
manifestazioni associative devono mantenere un comportamento ispirato ad
una corretta ed educata convivenza.
5)
I soci hanno l’ obbligo
di mantenere un comportamento civile anche al di fuori di manifestazioni
associative ed eventualmente segnalare a chi di dovere scorrettezze
nocive alla categoria che rappresentano.
ARTICOLO 9
I Soci saranno espulsi o radiati
espulsi o radiati qualora:
·
si rendano morosi del
pagamento della tessera sociale, delle quote associative o di quelle
straordinarie;
·
non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
·
in qualunque modo,
arrechino danni morali e/o materiali al Circolo e/o ai soci;
·
vengano accertate
situazioni possibili di denuncia alla Autorità Giudiziaria;
·
avranno riportato
condanne, anche non definitive, contemplate nell’art. 1, lett. a), b),
c), d), e) ed f), della legge 18 01 1992 nr.16.
Le espulsioni e le radiazioni
saranno decise dall’Assemblea dei Soci che esaminerà l’istruttoria del
Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 10
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile
ed è costituito:
·
dal patrimonio
mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
·
da erogazione e/o
lasciti diversi;
·
dagli avanzi
amministrativi;
·
dalle quote sociali,
dai contributi dei Soci, dai proventi derivanti alla Associazione
dall’esercizio delle varie attività.
Le quote sociali e le somme versate
a qualsiasi titolo all’Associazione, non sono in alcun caso
rimborsabili.
ARTICOLO 11
BILANCIO
Il bilancio consuntivo ed il
bilancio preventivo dell’esercizio sociale, relativo al periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno devono essere presentati
all’Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, unitamente
alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori Dei
Conti, deve essere depositato presso la segreteria a disposizione dei
Soci, non meno di dieci giorni prima della riunione dell’Assemblea
chiamata ad approvare il bilancio stesso.
Gli avanzi amministrativi del
bilancio saranno reinvestiti in iniziative contemplate negli articoli 3
e 4 del presente statuto o compatibili con le stesse oltre che per nuovi impianti o per ammortamento delle attrezzature.
ARTICOLO 12
ORGANI SOCIALI.
Sono
organi sociali :
L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Sindaci Revisori dei
Conti, il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 13
ASSEMBLEA.
Le
Assemblee dei Soci, possono essere ordinarie o straordinarie.
Le Assemblee sono convocate dal
Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice–Presidente mediante
avviso esposto nell’Albo Sociale e pubblicato sul sito internet
dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello
fissato per la riunione e l'invito inviato a mezzo e-mail (sarà cura del socio dotarsi
di casella di posta elettronica notificandone l'indirizzo
all'Associazione, in caso contrario l'avvenuta pubblicazione dell'avviso
sull'albo sociale e sul WEB legalizzeranno l'avvenuta notifica al socio) da spedirsi ai nuclei familiari
dei Soci entro gli stessi termini.
L’Assemblea Ordinaria viene
convocata annualmente nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 Maggio.
Essa approva le linee generali del programma di attività per l’anno
sociale, approva il Bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutte
le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli argomenti
espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente
Statuto.
L’Assemblea è chiamata ad eleggere
il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri ogni tre anni.
ARTICOLO 14
L’Assemblea straordinaria può essere
convocata anche:
·
tutte le volte che il
Consiglio lo reputi necessario;
·
ogni qual volta ne
faccia richiesta il Collegio dei Probiviri;
·
allorché ne faccia
richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea dovrà essere convocata
entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
ARTICOLO 15
In prima convocazione, l’Assemblea
sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la metà
più uno dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita
indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
assoluta dei Presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del
giorno.
La seconda convocazione può aver
luogo un’ora dopo la prima.
ARTICOLO 16
Le votazioni, salvo casi
particolarissimi e sui quali verrà deciso di volta in volta, avvengono a
scrutinio palese.
Per le elezioni delle cariche
sociali, come per tutte le votazioni riguardanti persone, si procederà a
scrutinio segreto.
ARTICOLO 17
L’Assemblea, sia essa ordinaria che
straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in
sua assenza, indisposizione o espressa volontà del
Presidente
dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dalla persona
designata dagli intervenuti. Le delibere adottate dovranno essere
trascritte su apposito libro dei verbali.
ARTICOLO 18
CONSIGLIO
DIRETTIVO
È composto da un minimo di cinque e da un massimo di
sette membri eletti tra i Soci. I
soci fondatori in quanto tali saranno di volta in volta ed a vita
candidati d'ufficio alla fine di ogni mandato per l'elezione del
Consiglio Direttivo ed in considerazione dell'impegno profuso per
la realizzazione della struttura è riconosciuto il diritto insindacabile
ed imprescindibile di fare parte del Consiglio Direttivo quale esso sia
l'esito delle elezioni . A tale scopo e solo per questo il numero
massimo dei membri del Consiglio Direttivo verrà incrementato di tante
unità quanti saranno i soci fondatori che dovessero risultare non eletti
e i seggi così incrementati potranno essere occupati esclusivamente da
soci fondatori.
REVISORI DEI
CONTI
È composto da un minimo di due e da un massimo di tre
membri eletti tra i Soci e che durano in carica tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. Il membro che ha
ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente
del Collegio dei Conti.
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
1.
È composto da un
minimo di due e da un massimo di tre membri eletti tra i Soci eletti
dall'Assemblea elettiva, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la
qualifica di Presidente del Collegio dei Probiviri.
2.
I Probiviri si
occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero
nell'ambito del Club relativamente ai rapporti sociali.
3.
Ove la
conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide
inappellabilmente, salvo in caso di radiazione di un socio.
4.
Il Probiviro
che, per qualsiasi caso o ragione, sia interessato alla questione
deferita al Collegio è sostituito nell'occasione da un Probiviro
supplente.
ARTICOLO 19
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dalla assemblea dei soci fra coloro che
si candideranno a seguito di verifica di esistenza dei seguenti
requisiti:
1)
anzianità di iscrizione al club pari o superiore ad anni
tre;
2)
aver presentato al Consiglio Direttivo, conseguendo esito
positivo, la candidatura di almeno due nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel
suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il
Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine
all’attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri
fini sociali.
In caso di dimissioni o integrazioni
di uno o più Consiglieri, è riconosciuto al Consiglio Direttivo il
potere di cooptare altri membri fino ad un terzo del numero dei suoi
primari componenti seguendo l’ordine dei non eletti.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo ove se ne
renda opportuno, può avvalersi delle prestazioni di professionisti
esterni.
ARTICOLO 21
Le funzioni dei membri degli Organi
Sociali sono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese
inerenti all’espletamento dell’incarico. Tutte le spese devono essere
preventivamente autorizzate da apposita delibera del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ordinariamente ogni 15 gg. e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti.
ARTICOLO 23
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
·
esaminare le domande di ammissione ed esporle all’Albo per 15 gg.;
·
deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci;
·
redigere i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla
base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
·
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
·
redigere i bilanci;
·
compilare progetti per l’utilizzo degli avanzi amministrativi;
·
stipulare gli atti ed i contratti attinenti alle attività sociali;
·
formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione
dell’Assemblea;
·
incentivare la partecipazione dei Soci alle attività sociali.
Nell’esercizio delle sue funzioni il
Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di responsabili
di commissioni di lavoro da esso nominati.
Detti responsabili possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
La validità dell’adunanza del
Consiglio Direttivo è data dalla metà più uno dei suoi componenti e le
deliberazioni si considereranno approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 24
Il Presidente ha la rappresentanza e
la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito
dal Vice Presidente.
Per quanto concerne la firma sugli assegni bancari,
questa dovrà essere apposta in modo congiunto dal Presidente e dal Tesoriere
ed in caso di assenza o impedimento di una delle due citate figure
questa verrà sostituita dal Vice Presidente che avrà analogo potere di
firma.
ARTICOLO 25
MODIFICHE DELLO STATUTO.
Al fine di tutelare e mantenere
inalterati finalità e scopi previsti nello statuto del
Camper Club Cassino e voluti dai soci fondatori, è costituito
irrevocabilmente e perennemente il Consiglio per la Tutela dello Statuto
composto di diritto dai 6 soci fondatori. In caso di dimissioni o
decesso o indisposizione permanente di uno dei componenti lo stesso
potrà essere sostituito da un socio, scelto dai componenti superstiti
del Consiglio per la Tutela dello Statuto, fra i 5 soci aventi maggiore
anzianità.
Le eventuali modifiche del presente
Statuto dovranno essere richieste da almeno 1/3 dei Soci e saranno
esaminate e votate dall'Assemblea
dei soci che sarà validamente costituita dalla presenza di almeno ¾ degli associati e
delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le
modifiche così deliberate saranno portate all'esame del
Consiglio per la Tutela dello
Statuto per il voto, espresso a maggioranza, che sarà definitivo ed
insindacabile.
ARTICOLO 26
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberato da almeno tre quarti degli Associati.
ARTICOLO 27
In caso di scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea, delibera con la maggioranza di cui al
precedente articolo, sulla destinazione del patrimonio residuo, detratte
le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 28
Per tutte le materie non contemplate
dal presente Statuto, e riflettenti le modalità di funzionamento degli
Organi Sociali, si provvederà con appositi Regolamenti interni.
ARTICOLO 29
Per quanto non previsto nel presente
Statuto, si fa riferimento al Codice Civile.
Letto Approvato e sottoscritto:
Di Fazio Antonio _______________________________________
Sinagoga Benedetto _______________________________________
Curtis Mario _______________________________________
Velardo Antonio _______________________________________
Fra ioli Salvatore _______________________________________
Colella Antonio _______________________________________
Cassino, li 28 Maggio 2004
In occasione dell’Assemblea dei Soci del 31/05/2004.
Visti gli art. 23 e 28 dello
"Statuto del CAMPER CLUB CASSINO "
VIENE APPROVATO
il seguente
REGOLAMENTO INTERNO
art. 1)
Il presente regolamento è parte integrante dello statuto del CAMPER CLUB
CASSINO.
art. 2)
Sono Soci, oltre alle persone fisiche di cui all’art. 5 dello statuto,
Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite, la cui ammissione
verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto
dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente
stabilita. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente,
Associazione o Società.
art. 3)
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro
il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno
successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di
associazione.
art. 4)
La quota annuale dovrà essere versata anticipatamente entro il 30 Maggio
di ogni anno, superato tale termine il Socio potrà essere considerato
moroso.
art. 5)
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per
indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità
verrà sancita dall’assemblea dei Soci.
art. 6)
In merito ai diritti dei Soci si precisa quanto segue:
- a) sono ritenuti Soci Ordinari
Effettivi tutti coloro che hanno versato, oltre alla quota
d’iscrizione (una tantum) stabilita dallo statuto, la quota annuale. I
familiari dei Soci ordinari, da desumere da autocertificazione, sono
ritenuti Aggregati e potranno usufruire delle agevolazioni
riservate ai Soci.
- b) sono ritenuti
Soci Frequentatori tutti i Soci residenti in altre province o
regioni, compreso i loro familiari da desumere con autocertificazione o
da quanto dichiarato sulla loro domanda di ammissione.
Tutti i Soci, Ordinari,
Frequentatori e Onorari sono tenuti a comunicare tempestivamente
eventuali cambiamenti allo stato di famiglia, onde consentire
l’aggiornamento dei componenti il nucleo familiare sul libro dei Soci.
art. 7)
I Soci Frequentatori sono esentati dal pagamento di eventuali somme per
l’acquisto di terreni o immobili, mentre sono tenuti al pagamento di
tutte le altre eventuali somme stabilite dall’assemblea o dal Consiglio.
art. 8)
Fondo Comune - Chiunque può concedere in comodato beni (mobili e
immobili) all’associazione. Qualora i beni stessi fossero invece
conferiti gratuitamente, non potranno essere restituiti ed entrano a far
parte del patrimonio sociale. I beni che formano il fondo comune
appartengono in comunione agli associati. Finché dura l’associazione non
possono essere divisi nè il singolo socio può pretendere la quota in
caso di recesso.
art. 9)
Tutte le controversie sociali tra Soci, e tra questi, e l’associazione o
i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri da nominarsi
in assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di
procedure. La loro decisione sarà inappellabile.
art. 10)
Nel caso in cui l’assemblea dei soci ravvisi la necessità di intervenire
con un contributo economico straordinario, tale contributo sarà
richiesto con un’unica quota per nucleo familiare, anche se in una
famiglia, dovessero esserci più soci.
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